pubblicità delle vendite all’incanto
nelle procedure delegate
art.
80, c. 46, L. 27.12.2002 n. 289, modifica
art. 490, c. 3, c.p.c.,
già sostituito da
art. 52, c. 76, L.
28.12.2001 n. 448
(Con decorrenza dal 01.01.2003) il
giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito una o piu’
volte sui quotidiani di informazione locali aventi
maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani
di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme
della pubblicità commerciale.
La divulgazione degli avvisi con altri
mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve
intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i
giornali di informazione locale, multisettimanali
o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori di comunicazione
(Roc) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a
quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona
interessata”.
Quanto sopra vale anche per le procedure
esecutive immobiliari delegate ai notai ex art. 591-bis, c.p.c.
Con sentenza della Corte Cost.
26.11.2002, n. 477, e’ stato dichiarato incostituzionale l’art. 149, c.p.c., nonche’
l’art. 4, c. 3, L. 20.11.1982 n. 890, nella misura in
cui si prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il
notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché
a quella, antecedente, di
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.